Novità del Codice della Strada

Ultime novità del Codice Della Strada

Dal 2020 in poi il codice della strada ha subito e tutt’ora subisce costanti modifiche più o meno rilevanti per gli utenti della strada. Purtroppo però queste modifiche non vengono diffuse a sufficienza dai media e comunque spesso vengono diffuse in modo parziale e scorretto e ciò sta portando gli utenti a non percepire la portata delle modifiche che si stanno verificando.

Addirittura tutte queste novità non sono state neppure inserite nei programmi delle scuole guida e ancora i quiz ministeriali a cui i candidati patentandi si sottopongo non sono stati aggiornati per includerle.

Pur sapendo che questo semplice articolo non basterà a colmare il “vuoto mediatico” proveremo comunque a fare una lista esaustiva di tutte le modifiche più rilevanti che ci sono state dall’anno 2020 in poi, con l’augurio che prima o poi entrino nel programma didattico dell’educazione stradale.

Principi generali (Art 1)

Tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato è stata aggiunta la tutela dell’ambiente, la promozione all’uso di velocipedi e la mobilità sostenibile.

Nuovi Spazi limitati alla sosta di particolari veicoli (Art 7 1d))

I comuni potranno realizzare nei centri abitati delle aree di sosta, appositamente segnalate, per veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza e genitori con un bambino di massimo 2 anni. I veicolo in questione saranno muniti di contrassegno speciale chiamato “permesso rosa”.

I comuni potranno anche realizzare degli spazi riservati esclusivamente ai veicoli elettrici.

Strada Urbana ciclabile (Art 2 E-bis)

Di cosa si tratta?

E’ una strada urbana, appositamente segnalata con cartelli di inizio e fine, dove i velocipedi hanno degli enormi vantaggi e i limiti di velocità massimo non potrà superare il 30 km/h.

Nello specifico in questo tipo di strade i velocipedi sono liberi di circolare uno a fianco all’altro, anche in numero superiore a due. Inoltre i velocipedi avranno l’assoluta precedenza rispetto agli altri veicoli sia quando entrano in queste strade, sia quando escono.

Corsia ciclabile (Art 3 12-bis)

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Di cosa si tratta?

Si tratta di una corsia, posta all’interno della carreggiata, che quindi si “sovrappone” alla carreggiata, dove i velocipedi hanno la precedenza assoluta. Quando questa corsia è presente, i velocipedi DEVONO circolare all’interno e se gli altri veicoli dietro non hanno lo spazio per passare ( minimo 1,5 m) dovranno stare dietro senza forzare i velocipedi a spostarsi il più a destra possibile. 

Cosa cambia rispetto a una normale pista ciclabile?

Le piste ciclabili stanno fuori dalla carreggiata e pertanto gli altri veicoli (auto, moto, ecc), non possono circolare all’interno. Invece nelle corsie ciclabili tutti i veicoli possono transitarci sopra ma non devono in alcun modo intralciare la marcia dei velocipedi.

In questo modo se la una strada è troppo piccola per poter realizzare una pista ciclabile, si potrà sempre optare per la realizzazione di una corsia ciclabile, cosi da agevolare e tutelare meglio i velocipedi anche in mancanza di pista ciclabile.

Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile (Art 3 12-ter)

Di cosa si tratta?

Si tratta di una corsia ciclabile all’interno della quale i velocipedi circolano nel senso di marcia opposto a quello degli altri veicoli.

Permangono tutte le regole della corsia ciclabile, in particolare l’assoluta precedenza dei velocipedi. Questo significa che in caso di impossibilità di passaggio contemporaneo tra veicolo (auto, moto, ecc.) e velocipede in corsia ciclabile a doppio senso, sarà il veicolo a doversi fare da parte.

Criticità

Molti “conservatori” hanno espresso preoccupazione e perplessità per questo tipo di corsia, che di fatto permette ai velocipedi di circolare contromano, ritenendola troppo pericolosa. In effetti la sicurezza dei velocipedi in queste corsie dipende fortemente dalla capacità degli altri veicoli di rispettare la precedenza quando si incrociano con essi nonché i limiti di velocità molto stringenti.

Zona scolastica (Art 3 58-bis)

Si tratta di una zona urbana o in altri termini un quartiere nella quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico dove viene garantita una particolare protezione ai pedoni e dell’ambiente. La zona deve essere segnalata da appositi segnali di inizio e di fine.

In sostanza si sta parlando di una sorta di area pedonale estesa ad un quartiere anziché limitata ad un’unica strada.

Casa avanzata (Art 182 9-ter)

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La casa avanzata è un area ben segnalata posta davanti agli incroci che ha lo scopo di permettere ai velocipedi di attendere il via libera (ad. esempio il verde del semaforo) stando davanti agli altri veicoli.

Il vantaggio della casa avanzata è quello di rendere i velocipedi molto più visibili e di permettergli di svoltare per primi. Il lato negativo di queste strutture è che possono rallentare molto il traffico, per tale motivo nel codice della Strada la realizzazione di queste aree è consentita solo in strade con limiti di velocità di massimo 50 Km/h

Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata (Art 12-bis)

Questa è probabilmente una delle novità più significative e importanti che ha subito il CDS. In sostanza permette ai sindaci di conferire il potere di sanzionare per divieti di sosta e fermata anche a:

  • Dipendenti comunali;
  • società esercenti la gestione della sosta a pagamento o dei parcheggi;
  • dipendenti delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade;
  • personale ispettivo (controllori) delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (Autobus, taxi, ecc.).
Per eseguire gli accertamenti è possibile anche ricorrere alla tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici. Questo significa che basterà scattare un paio di foto con uno smartphone da allegare al verbale di contestazione per permettere a una delle figure su indicate di applicare la sanzione.

Sagome limite aumentate per autosnodati e filosnodati (Art 61 2-bis)

I nostri mitici “autobus a fisarmonica” per alcuni itinerari potranno essere molto più lunghi. Prima la lunghezza massima di questi mezzi non poteva superare i 18,75 m, con le ultime novità potranno arrivare a 24 m

Masse limite aumentate per autobus e filobus (Art 62 2-bis)

Gli autobus o filobus a 2 assi potranno raggiungere la massa limite di 19,5 t. Prima della modifica la massa complessiva era limitata a 19 t.

Durata del foglio rosa estesa (Art 122 6)

La durata dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) è stata estesa da 6 a 12 mesi.

Nuovi divieti di FERMATA (Art 158 1 h-bis)

Nelle aree riservate ai veicoli elettrici è vietata la FERMATA (non ci si può neanche fermare per chiedere indicazioni o far scendere o salire un passeggero).

Se si rimane nello spazio di ricarica elettrica per oltre un ora dalla fine della ricarica si potrà essere sanzionati per divieto di fermata. Questa regola non si applica nella fascia oraria dalle 7,00 alle 23,00.

Nuovi divieti di SOSTA (Art 158 2 h-bis)

Negli spazi riservati ai veicoli muniti di permesso rosa è vietata la SOSTA

Possibilità di parcheggiare gratis negli stalli a pagamento per i veicoli al servizio di persone con disabilità munite del contrassegno (Art 188 3-bis).

Nel caso in cui gli spazi di sosta riservati ai veicoli muniti di contrassegno disabili siano occupati o indisponibili, detti veicoli potranno sostare gratuitamente negli stalli a pagamento.

Regolamentata la circolazione dei monopattini elettrici.

Le novità in questo caso sono tantissime, pertanto rimando a un’articolo specifico sull’uso dei monopattini elettrici: come usare i monopattini elettrici

Velocipedi elettrici per trasporto merci molto più potenti (Art 50 1).

La potenza massima dei velocipedi adibiti al trasporto merci è stata aumentata da 0,25 kW a 0,50 kW.

Veicoli per trasporto merci guidabili con la patente B sono più pesanti se elettrici (Art 116 3f).

Per tenere conto del peso delle batterie, dal 2022 i veicoli adibiti al trasporto di merci che possono essere guidati con la patente B potranno pesare al massimo 4.250 Kg anziché 3.500 Kg se il peso extra è costituito dalle batterie per alimentare il motore elettrico.

Veicoli guidabili nel corso del primo anno di conseguimento della patente B sono più potenti se elettrici (Art 117 2-bis).

Le autovetture elettriche o ibride plug-in guidabili nel primo anno di patente B potranno avere al massimo un rapporto potenza peso di 65 kW/t anziché 55 kW/t. Nel computo del peso si considerano anche le batterie, pertanto si ha un significativo aumento delle prestazioni.

Possibilità di conseguire le patenti A2 e A senza esame (Art 123 7).

Se si è in possesso della patente A1 da almeno 2 anni si potrà conseguire la patente A2 semplicemente seguendo un corso di 7 ore certificato da un autoscuola.

Se si è in possesso della patente A2 da almeno 2 anni si potrà conseguire la patente A seguendo un corso, sempre di 7 ore certificato da un autoscuola.

Tolleranza maggiorata per gli autocarri alimentati a metano, GPL, elettrici o ibridi (Art 167 2-bis).

Un veicolo per trasporto merci alimentato a metano, GPL, elettrico o ibrido può essere sanzionato per sovraccarico se supera la MCPC indicata nella carta di circolazione + 1 tonnellata.

Le macchine per uso di persone con disabilità possono circolare come se fossero velocipedi (Art 190 7)

Le macchine per uso di persone con disabilità (sedie a rotelle) oltre che circolare sui marciapiedi potranno anche circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali. Se poi queste macchine sono munite di motore (anche elettrico) potranno anche circolare su piste ciclabili, corsie ciclabili, corsie ciclabili a doppio senso ciclabile e strade urbane ciclabili.

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